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Come previsto nella Circolare Prot. 0392/2014 del 7 marzo 2014 "Circolare Attivita' , Campionati, Esami Arbitrali, Calendario, Memo, ecc", si provvede alla pubblicazione degli atleti ammessi al 32° Campionato Italiano Giovanile di dama internazionale, in programma a Roma il 26 e 27 aprile 2014.

Si coglie l'occasione per augurare a Tutti Voi una Buona Pasqua!


Prot. 0571/2014

Dal sito ufficiale del CONI: Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014

http://www.coni.it/it/notizie/primo-piano/20275-coni-chirimenti-sulle-disposizioni-ministeriali-antipedofilia.html

Venerdì, 04 Aprile 2014.

In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue:

con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.

COMUNICAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO

AI SIGNORI DIRETTORI DI GARA

Con la presente comunicazione, nella speranza di rendere più efficiente l’amministrazione della Giustizia Sportiva, si rammenta ai sigg. Direttori di Gara che il Giudice Sportivo Unico non ha competenza sulle infrazioni tecniche.

Pertanto, le infrazioni di carattere tecnico vanno sanzionate esclusivamente in sede di gara e segnalate soltanto se rivestono anche natura disciplinare.

Si rammenta, inoltre, che il Referto di Gara è strumento essenziale per il lavoro del Giudice Sportivo Unico che essenzialmente decide sulla base dei fatti in esso segnalati  che, pertanto, dovrebbero essere circostanziati il più possibile.

Ad esempio, nel caso di un giocatore che si ritiri adducendo motivi di salute regolarmente comunicati alla Direzione di Gara, non si può chiedere al GSU, sulla base di vaghe affermazioni, di valutare se si tratti di ritiro ingiustificato. Il ritiro, regolarmente comunicato non è ingiustificato; quello che va accertato è se la motivazione è vera o falsa e le possibili ipotesi sono tre:

1)      Il Direttore di Gara è certo che il giocatore sta veramente male (per presenza di sintomi evidenti, per attestazione di un medico presente, ecc…) ed allora non comunica nulla al GSU.

2)      Il Direttore di Gara è certo che la motivazione fornita non è veritiera (ad es.: per i comportamenti tenuti successivamente alla comunicazione) ed allora lo comunica al GSU e l’infrazione sarà ritenuta più grave rispetto al ritiro ingiustificato.

3)      Il Direttore di Gara non è obbiettivamente in grado di stabilire se la motivazione è autentica o no e, in questo caso, ne da comunicazione al GSU fornendo quel minimo di elementi che consentano l’espletamento di un’istruttoria ricorrendo anche, se necessario, all’intervento del Procuratore Federale.

Distinti saluti ed auguri di buon lavoro.

Il GSU

Dott. Francesco Borrello

Ufficio del Giudice Sportivo Unico 31/03/14