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- Il Giudice Sportivo Unico
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FEDERAZIONE ITALIANA DAMA
IL GIUDICE SPORTIVO UNICO
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in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
conseguente la segnalazione relativa al 11° Campionato Regionale Puglia di Dama Internazionale del 9/12/2012 e pervenuta attraverso il rapporto arbitrale della signora Antonietta Pennella.
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IN FATTO
Con la segnalazione succitata si portava a conoscenza di questo Giudice quanto segue:
Durante lo svolgimento del II turno del Torneo sopraindicato, nel corso della partita Abbattista-De Santis, il malfunzionamento dell’orologio di gara richiedeva l’intervento da parte dell’arbitro,una prima volta per sistemarlo ed una seconda per sostituirlo. Dopo circa 5 minuti, il De Santis, in procinto di perdere, cominciava a lamentarsi ad alta voce (disturbando gli altri giocatori) del contrattempo verificatosi ed attribuendo a questo la causa della sua sconfitta. All’intervento dell’arbitro, volto a impedire la continuazione di una serie di ripetizioni informali della partita, reagiva urlando all’indirizzo di questi, abbandonando in malo modo il resto del gruppo e dichiarando di non voler proseguire a disputare il campionato.
All’inizio del III turno, dopo la pausa pranzo, l’arbitro constatava l’abbandono della gara da parte del sig. De Santis.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel segnalato comportamento del tesserato Marcantonio De Santis si ravvisa la violazione dell’art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo e degli Artt. 2.3.2 e 2.3.3 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID però, considerando il comportamento del giocatore frutto del contrattempo verificatosi (peraltro non imputabile ad alcuno e le cui conseguenze ha subito in egual misura il suo avversario), si ritiene di concedere le attenuanti generiche.
Pertanto si applica la sanzione prevista nella sua misura minima e ridotta di 1/3.
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P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Unico, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato sig. Marcantonio De Santis la sanzione della SOSPENSIONE per mesi 2 (due) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.
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Ufficio del GSU 30/01/2013 il GIUDICE SPORTIVO UNICO
Dott. Francesco BORRELLO
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Il Segretario Generale FID, in funzione di Cancelliere, provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 25 R.G.D.
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